Unified Patent Court

Milan - Local Division

Einheitliches Patentgericht

Juridiction unifiee du brevet

UPC_CFI_241/2023

Procedural Order n. 27218/2024

of the Court of First Instance of the Unified Patent Court

delivered on 14/05/2024

CLAIMANT

  1. Oerlikon Textile GmbH & CO KG

Represented by Stefania Bergia

Leverkuser Strasse 65 - 42897 - Remscheid - DE

Giulio E. Sironi

DEFENDANT

  1. Bhagat Textile Engineers

Represented by Luca Pellicciari, Lorenzo Battarino, Joel Coles, Rajvinder Jagdev

PLOT NO B/13/10-A, HOJIWALA INDUSTRIAL ESTATE, ROAD NO. 13, Sachin Apparel Park SEZ, - 394230 - Sachin, Surat, Gujarat - IN

PATENT AT ISSUE

Patent no.Proprietor/s
EP2145848Oerlikon Textile GmbH & CO KG

DECIDING JUDGE

Judge-rapporteur: Alima Zana

COMPOSITION OF PANEL – FULL PANEL

Presiding judge: Pierluigi Perrotti

Judge-rapporteur: Alima Zana

Legally qualified judge: Carine Gillet

LANGUAGE OF PROCEEDINGS: Italian

ORDER

Il giudice rapporteur;

  • richiamato il proprio provvedimento reso in data 9.4.2024, ove è stata confermata la data dell’interim conference per il prossimo 27 maggio 2024;
  • osservato che non risulta comunicato alla Corte a cura delle parti il raggiungimento di un accordo transattivo;
  • dato atto che tra gli argomenti da trattare durante l’Interim Conference sono inclusi i costi di lite, che potrebbero coinvolgere l’esame di informazioni riservate, giĂ  oggetto di tutela accordata dalla Corte con particolare riguardo ad un documento depositato da parte attrice;

-ritenuto che occorra modulare:

  • il principio di trasparenza dell’attivitĂ  della Corte, in un sistema che prevede -quale regola generale- la pubblicitĂ  sia dei procedimenti (art. 45 Agreement) sia delle decisioni e degli ordini adottati dal Tribunale (art. 262, comma 1. 1 R.o.P.) e il cui Registro tenuto dalla Cancelleria è accessibile al pubblico (art. 10 Accordo). E ciò per dare attuazione al principio di trasparenza (art. 1 TUE) diretto, in ultima analisi, a rafforzare il principio democratico, come mezzo di informazione volto a garantire il controllo sull’operato dei pubblici poteri.

  • Il diritto alla tutela delle informazioni riservate delle parti, alla luce della direttiva (UE) 2016/943 e della Rule n. 58 dell’Agreement e della Rule n. 262A, delle R.o.P.

  • richiamate le Rules n. 103, par. 1, 105, par. 2, 106, 262A delle R.o.P.

DISPONE

  1. che le parti:
  • a. depositino una sintesi dei punti che verranno affrontati durante la interim conference e degli ordini richiesti;
  • b. informino la Cancelleria della divisione locale: dei nomi e della qualitĂ  delle parti -altre rispetto ai difensori- che parteciperanno all’interim conference. DĂ  atto che le spese di eventuali traduttori privati restano a carico della parte che ne chiederĂ  in via autonoma l’assistenza.

E ciò con note da depositare entro il 20 maggio 2024.

2.

che l’interim conference sia aperta al pubblico, salvo che nel corso stessa, ai fini della tutela di informazioni riservate, la Corte decida limitare la presenza ai soli difensori delle parti, rispetto a specifiche questioni trattate, con particolare riguardo ai profili esaminati nell’ordine reso in data 6.5.2024;

3.

che l’interim conference sia oggetto di registrazione. La registrazione sarà messa a disposizione dei difensori delle parti a seguito di istanza di parte e conseguente ordine della Corte che ne determinerà anche le modalità di accesso, ove nel corso della celebrazione della stessa vengano trattate informazioni riservate.

Milano 14 maggio 2024

Il judge rapporteur Alima Zana

ORDER DETAILS

Order no. ORD_27218/2024 in ACTION NUMBER: ACT_549585/2023

UPC number: UPC_CFI_241/2023

Action type: Infringement Action